Art. 13.
(Equo trattamento pensionistico e mutualità volontaria).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un equo trattamento pensionistico in caso di vecchiaia. La legge prevede

 

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idonee forme pensionistiche obbligatorie e promuove le forme pensionistiche volontarie di cui al comma 2.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere, su base volontaria e secondo le previsioni delle fonti istitutive applicabili, alle forme pensionistiche complementari e alle forme pensionistiche individuali.
      3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e gli atti negoziali in base ai quali si perfeziona l'adesione a tutte le forme pensionistiche di cui al comma 2 rispettano, in relazione a tutti gli aderenti e a tutti coloro che richiedano di aderire, il principio di non discriminazione.
      4. Alle lavoratrici e ai lavoratori è garantito che la mobilità professionale non determini penalizzazioni ai fini della maturazione dei diritti pensionistici nelle forme pensionistiche di cui al comma 1.
      5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
      6. La costituzione su base volontaria e negoziale di fondi mutualistici per la soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali e di sostegno del reddito, anche in relazione a periodi di discontinuità del lavoro autonomo o delle attività delle piccole imprese, è sostenuta e incentivata.